Avvocato.it

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 6089 del 12 maggio 2000

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 6089 del 12 maggio 2000

Testo massima n. 1

Il riconoscimento da parte del venditore del vizio della cosa venduta — che ai sensi del secondo comma dell’art. 1495 c.c. esonera il compratore dall’onere della denuncia prevista dal primo comma della stessa disposizione — si ha anche quando il venditore ammette che la cosa presenta, qualsivoglia sia la causa, caratteristiche che non solo la rendono, ma anche possono renderla inidonea all’uso cui è destinata o diminuirne in modo apprezzabile l’utilizzazione.

[adrotate group=”9″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze