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Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8226 del 11 agosto 1990

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8226 del 11 agosto 1990

Testo massima n. 1

L’avvocato, ancorché sia iscritto nell’albo dei procuratori del tribunale di un distretto giudiziario diverso da quello del giudice adito, tuttavia può validamente partecipare all’udienza dinnanzi al collegio e chiedere la spedizione della causa a sentenza, trattandosi di svolgimento soltanto di attività difensiva in funzione della decisione, che non incontra il limite territoriale che l’art. 5 della legge professionale pone all’esercizio del ministero di procuratore.

Testo massima n. 2

Si ha riconoscimento del vizio redibitorio, agli effetti di cui all’art. 1495, comma secondo, c.c. quando il venditore riconosce che un certo fenomeno denunciatogli, e comunque contestato, costituisce difetto della cosa venduta, anche se non ne indichi la causa o la attribuisca a fatto diverso da quello poi individuato come determinante il difetto. Al contrario, non si ha riconoscimento del vizio della merce quando il fenomeno, cui l’acquirente attribuisce natura di vizio, venga sì riconosciuto dal venditore, ma venga da lui riferito non già ad intrinseco difetto della cosa venduta, bensì a difetto imputabile all’acquirente o a terzi che, per incuria od altro fatto, dopo la vendita o la consegna della merce, ha determinato il fenomeno stesso.

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