Cass. civ. n. 10293 del 27 aprile 2018
Testo massima n. 1
L'offerta non formale, mediante deposito "banco judicis", della somma che il debitore ritenga effettivamente dovuta può essere rifiutata dal creditore, che la ritenga insufficiente, senza incorrere in alcuna situazione pregiudizievole; qualora, peraltro, il giudice accerti che è dovuta la somma offerta, si producono a favore del debitore gli effetti previsti dall'art.1220 c.c. e, pertanto, dalla data dell'offerta egli non può essere considerato in mora e non è tenuto alla corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 17/12/2012).
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