Cass. civ. n. 6025 del 17 giugno 1998
Testo massima n. 1
In tema di domanda di revocazione della domanda per ingratitudine, il termine di decadenza di un anno, previsto dall'art. 802 c.c., decorre da quando il donante è pienamente consapevole del compimento, da parte del donatario, dei fatti che legittimano la revoca della donazione, e pertanto, nel caso di spoglio dell'usufrutto riservato su un immobile donato, il termine per la domanda stessa può farsi decorrere dal deposito del ricorso per la reintegra in possesso, anziché dal perpetrato spoglio.
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