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Art. 802 — Termini e legittimazione ad agire

Art. 802 — Termini e legittimazione ad agire

La domanda di revocazione per causa d’ingratitudine deve essere proposta dal donante o dai suoi eredi, contro il donatario o i suoi eredi, entro l’anno dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione [ 2652 n. 1, 2964 c.c. ].

Se il donatario si è reso responsabile di omicidio volontario [ 575 ss. c.p. ] in persona del donante o gli ha dolosamente impedito di revocare la donazione, il termine per proporre l’azione è di un anno dal giorno in cui gli eredi hanno avuto notizia della causa di revocazione.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 21010/2016

In tema di revocazione della donazione per ingratitudine, determinata da una pluralità di atti ingiuriosi rivolti verso il donante e tra loro strettamente connessi, il termine annuale di decadenza per la proposizione della domanda, ex art. 802 c.c., decorre dal momento in cui l’offesa raggiunge un livello tale da non poter essere più ragionevolmente tollerata, secondo una valutazione di normalità.

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Cass. civ. n. 26827/2008

In tema di revocazione della donazione per ingratitudine, il termine di un anno previsto dall’art. 802 cod. civ pe rla proposizione della domanda – decorrente dal momento in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione – è fissato a pena di decadenza e presuppone che la domanda stessa, per dispiegare i propri effetti, sia completa in tutti i suoi elementi costitutivi e sia portata ritualmente a conoscenza del destinatario nelle forme di legge attraverso una valida notifica. Ne consegue che la perenzione del termine di decadenza non è impedito né dalla notifica nulla di un atto di citazione (perchè effettuata dall’altro coniuge presso il domicilio coniugale da cui la convenuta si era allontanata per andare a vivere altrove) né dalla notifica di un atto di citazione nullo (perchè contenente un termine a comparire inferiore a quello di cui all’art. 163 bis cod. proc. civ.) non essendo sufficiente che gli atti siano venuti di fatto a conoscenza del destinatario.

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Cass. civ. n. 1090/2007

In tema di revocazione per ingratitudine della donazione, il termine previsto a pena di decadenza dall’art. 802 c.c. decorre dal momento in cui il donante abbia acquisito la piena e sicura consapevolezza del compimento da parte del donatario di uno degli atti che legittimano l’esercizio del relativo diritto. (Nella specie, si è ritenuto che l’attore era decaduto dall’azione sul rilievo che il termine di cui all’art. 802 c.c.dovesse decorrere dal momento in cui, avendo in precedenza instaurato un analogo giudizio poi estinto, il donante aveva acquisito la necessaria certezza del comportamento gravemente ingiurioso tenuto nei suoi confronti dal donatario, certezza che non poteva essere esclusa dalla circostanza che tale condotta si fosse aggravata e protratta successivamente all’introduzione del precedente giudizio).

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Cass. civ. n. 6025/1998

In tema di domanda di revocazione della domanda per ingratitudine, il termine di decadenza di un anno, previsto dall’art. 802 c.c., decorre da quando il donante è pienamente consapevole del compimento, da parte del donatario, dei fatti che legittimano la revoca della donazione, e pertanto, nel caso di spoglio dell’usufrutto riservato su un immobile donato, il termine per la domanda stessa può farsi decorrere dal deposito del ricorso per la reintegra in possesso, anziché dal perpetrato spoglio.

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Cass. civ. n. 3795/1995

Il termine di un anno, previsto dall’art. 802 c.c. per proporre la domanda di revocazione della donazione per causa di ingratitudine, è un termine di decadenza e non di prescrizione.

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Cass. civ. n. 5410/1989

Ai fini della decorrenza del termine per proporre domanda di revocazione della donazione per ingratitudine, allorquando il donatario si è reso colpevole di ingiuria grave (nella specie, adulterio commesso dal coniuge del donante), non è sufficiente che del fatto ingiurioso il donante abbia vaghe e generiche notizie, essendo, invece, rilevante la completa conoscenza di fatti e circostanze tali da determinare in lui la certezza di aver subito «ingiuria grave» da parte del donatario.

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