Cass. civ. n. 33159 del 16 dicembre 2019

Testo massima n. 1


Il potere officioso di riduzione della penale eccessiva, a norma dell'art. 1384 c.c., può essere esercitato anche qualora le parti ne abbiano convenuto l'irriducibilità, trattandosi di un potere funzionale a un interesse generale dell'ordinamento. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BARI, 27/08/2014).

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