Cass. civ. n. 6838 del 7 marzo 2023

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DEL RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO - SCADENZA DEL TERMINE - PLURALITA' DI CONTRATTI A TERMINE


Licenziamento ritorsivo - Nullità - Efficacia determinativa esclusiva dell'intento ritorsivo - Necessità - Giudizio comparativo tra diverse ragioni causative del recesso - Esclusione.


In tema di licenziamento ritorsivo, l'accoglimento della domanda di accertamento della nullità è subordinata alla verifica che l'intento di vendetta abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di risolvere il rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso, rispetto ai quali va quindi escluso ogni giudizio comparativo.

Riferimenti normativi

Legge 20/05/1970 num. 300 art. 15 CORTE COST.
Legge 11/05/1990 num. 108 art. 3
Legge 15/07/1966 num. 604 art. 4
Cod. Civ. art. 1324
Cod. Civ. art. 1345
Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

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Precedenti: Cass. civ. n. 6282/2011

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