Cass. civ. n. 6840 del 14 marzo 2024
Testo massima n. 1
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Imposta di registro, ipotecaria e catastale - Impianti fotovoltaici di grande potenza (cd. parchi fotovoltaici) - Funzione - Equiparazione agli immobili - Fondamento.
Ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, gli impianti fotovoltaici di grande potenza (parchi fotovoltaici), realizzati allo scopo di produrre energia da immettere nella rete elettrica nazionale per la vendita, sono considerati, a tutti gli effetti, come beni immobili poiché la connessione strutturale e funzionale tra il terreno e gli impianti è tale da poterli ritenere sostanzialmente inscindibili, a nulla rilevando l'astratta possibilità di rimozione ed installazione in altro luogo.
Massime precedenti
Normativa correlata
Regio Decr. Legge 13/04/1939 num. 652 art. 5
Legge 11/08/1939 num. 1249 CORTE COST.
DPR 22/12/1986 num. 917 CORTE COST. PENDENTE
Decr. Minist. Finanze 02/01/1998 num. 28
Cod. Civ. art. 812