Cass. civ. n. 3209 del 26 novembre 1973

Testo massima n. 1


La designazione contrattuale del luogo di adempimento dell'obbligo di pagamento di una somma di danaro rimane valida soltanto per l'ipotesi dell'adempimento, nel mentre per quella di inadempimento, seguito da azione giudiziale, riprende vigore sostitutivo il regolamento legale del luogo di pagamento dettato dall'art. 1498 c.c. nel senso che detto luogo coincide con quello del domicilio del venditore-creditore.

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