Cass. civ. n. 1663 del 27 gennaio 2005
Testo massima n. 1
In tema di contratti agrari, il diritto di ripresa attribuito all'equiparato al coltivatore diretto - e cioè al tecnico agrario, a norma dell'art. 7 legge n. 203 del 1982L. 03/05/1982, n. 203 - è subordinato alla condizione, prevista dall'art. 42, lett. d), della legge n. 203 del 1982, che colui che esercita la ripresa non si trovi nel godimento di fondi idonei ad assorbire più di metà della forza lavorativa familiare. Per accertare tale condizione, peraltro, è necessario considerare la peculiarità del lavoro, eminentemente intellettuale, svolto dal tecnico agrario, idoneo ad esplicarsi convenientemente in un'area più vasta di quella capace di esaurire la forza lavorativa, principalmente manuale, del coltivatore diretto.