Cass. civ. n. 6756 del 6 aprile 2004
Testo massima n. 1
Nell'ipotesi di acquisto di bene (nel caso, imbarcazione) che si trovi nell'attuale detenzione di un terzo (nel caso, ormeggiatore), gli obblighi di quest'ultimo con riferimento al bene medesimo rimangono immutati e continuano ad essere regolati dal contratto (nel caso, di ormeggio) concluso con il precedente proprietario (venditore) fino a quando non vengano determinate nuove condizioni al riguardo.
Testo massima n. 2
Come l'attore può, ai sensi della prima parte del quarto comma dell'art. 183 c.p.c., proporre - senza incorrere in preclusioni - domande ed eccezioni nuove solamente in conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dal convenuto prospettanti una situazione ulteriore rispetto a quella individuata con la citazione, deve ritenersi che, secondo un'interpretazione in armonia con i precetti costituzionali e con il rispetto del principio fondamentale del contraddittorio, sia analogamente ammissibile la formulazione di nuove eccezioni da una delle parti sollevate, pur se scaduto il termine di cui all'art. 180 c.p.c., secondo comma, in conseguenza della produzione documentale effettuata dalla controparte, all'esito della quale rimanga introdotta una situazione diversa rispetto a quella emergente dagli originari scritti difensivi della medesima.