Cass. civ. n. 6874 del 08 marzo 2023
Testo massima n. 1
TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE Imposte sui redditi - Mercante d’arte - Nozione - Tassazione come reddito d’impresa - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
In tema di redditi d'impresa, il reddito del mercante d'arte - cioè, il soggetto che, a differenza dello speculatore occasionale e del collezionista, professionalmente e abitualmente esercita il commercio delle opere d'arte, ancorché in maniera non organizzata imprenditorialmente, al fine di trarre un profitto dall'incremento del loro valore - va tassato quale reddito d'impresa ex art. 55 del TUIR, poiché, ai fini delle imposte sui redditi, l'esercizio delle attività di cui all'art. 2195 c.c., se abituale, determina sempre la sussistenza di un'impresa commerciale, indipendentemente dall'assetto organizzativo scelto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva qualificato il contribuente come "mercante d'arte" e non quale "collezionista", in ragione del numero e della frequenza delle alienazioni di opere di artisti di rilievo per importi elevati).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST.
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 55 com. 1