Cass. civ. n. 6893 del 14 marzo 2024

Testo massima n. 1


TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE DEL CREDITO - IN GENERE Atti giudiziari relativi a operazioni di credito previste dall'art. 15 del d.P.R. n. 601 del 1973 - Disciplina agevolativa - Esclusione - Enunciazione in atto giudiziario di operazione agevolata - Assoggettamento ad imposta di registro ex art. 22 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Esclusione - Fondamento.


Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del d.P.R. n. 601 del 1973, gli atti giudiziari riguardanti operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine sono soggetti alle imposte secondo il regime ordinario e non al regime agevolativo per quelle previsto, ma ciò non comporta che l'enunciazione in atti giudiziari delle menzionate operazioni di credito, degli atti e delle garanzie prestate determini il loro assoggettamento anche all'imposta di registro, ai sensi dell'art. 22 d.P.R. n. 131 del 1986, risultando esse già sottoposte ad un'unica imposta sostitutiva.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 22829 del 2013

Normativa correlata

DPR 29/09/1973 num. 601 art. 15 com. 2 CORTE COST.
DPR 26/04/1986 num. 131 art. 22 CORTE COST.
DPR 29/09/1973 num. 601 art. 17

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