Cass. civ. n. 15633 del 10 luglio 2006
Testo massima n. 1
L'associazione tra professionisti - nella specie, tra avvocati - non configurandosi come centro autonomo di interessi dotato di propria autonomia strutturale e funzionale, né come ente collettivo, non assume la titolarità del rapporto con i clienti, in sostituzione ovvero in aggiunta al professionista associato. (Rigetta, Roma, 23 aprile 2002).