Cass. civ. n. 1108 del 14 febbraio 1980

Testo massima n. 1


II procedimento previsto dall'art. 1514 c.c. dev'essere adottato dal venditore soltanto se egli intenda ottenere rapidamente la liberazione dall'obbligazione di consegnare la cosa venduta e pertanto, ove non abbia interesse a detta liberazione, ma preferisca soltanto fare escludere la propria inadempienza, è sufficiente l'offerta da parte sua della propria prestazione a norma degli artt. 1206 e ss. c.c.; pertanto nel caso di mancata liberazione dall'obbligazione di consegnare la cosa venduta per il mancato esperimento del predetto procedimento da parte del venditore resta impregiudicato il giudizio circa la qualità di parte adempiente o inadempiente del venditore medesimo.

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