Art. 1514 – Codice civile – Deposito della cosa venduta

Se il compratore non si presenta per ricevere la cosa acquistata, il venditore può depositarla, per conto e a spese del compratore medesimo, in un locale di pubblico deposito [77], oppure in altro locale idoneo determinato dal tribunale del luogo in cui la consegna doveva essere fatta [1510].

Il venditore deve dare al compratore pronta notizia del deposito eseguito [1210].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Può riguarda anche te

  • Se compri o vendi un bene, non è mai un'operazione neutra: la compravendita comporta rischi giuridici che possono emergere anche dopo.
  • Chi vende risponde dei vizi anche senza colpa, ma chi compra deve denunciarli rapidamente: i termini sono brevi e spesso fatali.
  • Il preliminare non è un semplice impegno morale: vincola le parti e può portare a una sentenza che sostituisce il contratto definitivo.
  • Si può vendere anche un bene altrui: in quel caso il venditore si obbliga a procurarlo, ma risponde se non ci riesce.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Massime correlate

Cass. civ. n. 12017/2004

Il trasferimento delle cose mobili vendute in un locale di pubblico deposito, qualora il compratore non si sia presentato a riceverle, costituisce, a norma dell'art. 1514c.c. art. 1514 - Deposito della cosa venduta c.c., una facoltà del venditore, dal cui mancato esercizio non deriva, al venditore medesimo, alcuna conseguenza pregiudizievole in ordine al diritto di pretendere il corrispettivo dal compratore.

Cass. civ. n. 2059/1980

Il trasferimento delle cose mobili vendute in un locale di pubblico deposito, qualora il compratore non si sia presentato a riceverle, costituisce, a norma dell'art. 1514 c.c., una facoltà del venditore, dal cui mancato esercizio non deriva, al venditore medesimo, alcuna conseguenza pregiudizievole in ordine al diritto di pretendere il corrispettivo dal compratore.

Cass. civ. n. 1108/1980

II procedimento previsto dall'art. 1514 c.c. dev'essere adottato dal venditore soltanto se egli intenda ottenere rapidamente la liberazione dall'obbligazione di consegnare la cosa venduta e pertanto, ove non abbia interesse a detta liberazione, ma preferisca soltanto fare escludere la propria inadempienza, è sufficiente l'offerta da parte sua della propria prestazione a norma degli artt. 1206 e ss. c.c.; pertanto nel caso di mancata liberazione dall'obbligazione di consegnare la cosa venduta per il mancato esperimento del predetto procedimento da parte del venditore resta impregiudicato il giudizio circa la qualità di parte adempiente o inadempiente del venditore medesimo.

Ricerca articolo

Ricerca altre sentenze

La norma fornisce solo il quadro generale

L’applicazione al tuo caso richiede l’analisi della giurisprudenza più recente e rilevante, oltre alla verifica della tua situazione concreta

Non affidarti solo all’intelligenza artificiale