Art. 1514 – Codice civile – Deposito della cosa venduta

Se il compratore non si presenta per ricevere la cosa acquistata, il venditore può depositarla, per conto e a spese del compratore medesimo, in un locale di pubblico deposito [77], oppure in altro locale idoneo determinato dal tribunale del luogo in cui la consegna doveva essere fatta [1510].

Il venditore deve dare al compratore pronta notizia del deposito eseguito [1210].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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