Cass. Sez. VI-lav. ordinanza n. 18305 del 3 settembre 2020

Testo massima n. 1


In tema di prescrizione, l'effetto sia interruttivo che sospensivo è da ricollegare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2945, comma 2, e 2943, comma 1, c.c., al compimento di atti tipici e specificamente enumerati, quali l'atto introduttivo di un giudizio, sia esso di cognizione, esecuzione o conservativo, o la domanda proposta pendente lo stesso, ne consegue che l'iscrizione d'ipoteca ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, non costituendo un atto di una procedura alternativa a quella esecutiva, se ha gli elementi idonei alla messa in mora, produce effetti interruttivi della prescrizione, ma non anche sospensivi. (Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 19/07/2018).

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE