Cass. civ. n. 19579 del 30 settembre 2015

Testo massima n. 1


L'opposizione a cartella esattoriale diretta a far valere la tardività della notifica del verbale di contestazione di sanzione amministrativa non ha funzione recuperatoria del mezzo di tutela ma di opposizione all'esecuzione volta a contrastare la legittimità dell'iscrizione a ruolo, sicché il giudice territorialmente competente va individuato ai sensi degli artt. 27 e 480 c.p.c. (Regola competenza).

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