Art. 27 – Codice di procedura civile – Foro relativo alle opposizioni all’esecuzione

Per le cause di opposizione all'esecuzione forzata di cui agli artt. 615 e 619 è competente il giudice del luogo dell'esecuzione, salva la disposizione dell'art. 480 terzo comma [28, 618bis]. Per le cause di opposizione a singoli atti esecutivi [617] è competente il giudice davanti al quale si svolge l'esecuzione.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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