Cass. civ. n. 10395 del 20 maggio 2016
Testo massima n. 1
In materia di opposizione all'esecuzione avverso una cartella esattoriale emessa su richiesta di un'autorità giudiziario (nella specie, del presidente del tribunale), per la restituzione di somme ricevute a titolo di compensi per prestazioni di patrocinio a spese dello Stato, la competenza per materia è del tribunale, secondo il foro erariale, avendo la lite ad oggetto un criterio di ripartizione della competenza per materia, riguardante i modi con cui il provvedimento di liquidazione può essere opposto. (Regola competenza).