Cass. civ. n. 22772 del 25 settembre 2018

Testo massima n. 1


Nel caso in cui tra due o più parti sussista un conflitto di interessi, è inammissibile la costituzione in giudizio a mezzo dello stesso procuratore, al quale sia stato peraltro conferito mandato con un unico atto, e la violazione di tale limite, investendo i valori costituzionali del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, è rilevabile d'ufficio. (Nel caso di specie la S.C., in materia di azione di responsabilità promossa da un socio nei confronti degli amministratori di una s.r.l., ha confermato la decisione della corte d'appello che aveva ritenuto inammissibile la costituzione in giudizio della società e degli amministratori con il medesimo difensore ravvisando, fra le posizioni da questi assistite, un conflitto di interessi, perché il socio aveva agito per far valere il danno arrecato dagli amministratori alla società). (Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 17/10/2013).

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