Cass. civ. n. 6069 del 13 marzo 2018

Testo massima n. 1


In tema di contenzioso tributario, qualora nel giudizio di primo grado la società in accomandita semplice parte dello stesso si sia estinta per effetto della cancellazione dal registro delle imprese, e l'evento estintivo non sia stato dichiarato, l'atto di appello, proposto dall'ex socio accomandatario, deve essere notificato anche agli altri ex soci, in quanto sono tutti successori della società ai sensi dell'art. 110 c.p.c.: in mancanza, la sentenza pronunciata all'esito del procedimento di gravame è affetta da nullità, rilevabile d'ufficio nel giudizio di cassazione, per violazione del principio del contraddittorio. (Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 12/11/2013).

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