Cass. civ. n. 3968 del 18 febbraio 2020
Testo massima n. 1
Il mancato regolamento delle spese di un procedimento contenzioso da parte del giudice - che, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., avrebbe dovuto provvedervi in sentenza o in altro provvedimento decisorio emesso a definizione del procedimento - integra un vizio di omessa pronunzia riparabile solo con l'impugnazione, se il giudice non ha statuito sulle spese nemmeno in parte motiva. (Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 13/03/2018).