Cass. civ. n. 39917 del 14 dicembre 2021
Testo massima n. 1
Nel giudizio di usucapione intentato dal possessore, cui sia seguita la formulazione di una domanda riconvenzionale volta alla rivendica e alla restituzione del bene, la successiva domanda dell'attore, tendente al riconoscimento, ex art. 1150 c.c., del diritto al rimborso per le spese delle riparazioni ed all'indennità per i miglioramenti deve essere formulata, a pena di inammissibilità, nella prima udienza di trattazione, con conseguente preclusione alla sua proposizione nell'ulteriore corso del giudizio. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 07/10/2015).
Testo massima n. 2
Il diritto all'indennità per i miglioramenti arrecati alla cosa ed esistenti al tempo della restituzione si correla all'incremento attuale ed effettivo che si verifica nel patrimonio del proprietario attore in rivendicazione; ne consegue che il giudicato formatosi sulla demolizione delle opere realizzate dal possessore si riverbera sulla spettanza dell'indennizzo, in considerazione della precarietà dell'aumento di valore conseguito dal fondo rivendicato.