Cass. civ. n. 15620 del 22 giugno 2017
Testo massima n. 1
In applicazione dell'art. 157, comma 3, c.p.c., non è legittimata a dedurre la nullità della sentenza, in quanto basata su documenti tardivamente prodotti, la stessa parte che abbia effettuato la relativa produzione, ancorché per il tramite del proprio consulente tecnico. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 16/12/2015).