Cass. civ. n. 21090 del 3 novembre 2004

Testo massima n. 1


Nel giudizio di rendiconto promosso nei confronti del soggetto obbligato alla presentazione del conto al fine di ottenere il pagamento del saldo di gestione, tale soggetto è tenuto, a prescindere dalla sua formale funzione di convenuto, a fornire tutti gli elementi utili per la ricostruzione della gestione stessa - ed in tal caso spetta a chi contrasti le sue affermazioni documentate dimostrare la loro erroneità -, mentre alla lacunosità o incompletezza delle prove fornite dalle parti sopperisce comunque l'istruttoria disposta di ufficio dal giudice (con la consulenza tecnica e con il giuramento ex art. 265 cod. proc. civ., o con quello suppletorio), rimanendo esclusa la possibilità di una pronunzia di non "liquet", che si configurerebbe come sostanzialmente assolutoria del convenuto dall'obbligo di presentazione del conto.

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