Cass. civ. n. 4963 del 2 marzo 2007
Testo massima n. 1
La pendenza del procedimento esecutivo non preclude nè rende inutile la reiterazione dell'atto processuale che vi dà inizio e, in funzione di questo, il compimento degli atti prodromici necessari, al fine di porre al riparo la concreta attuazione della pretesa esecutiva dai possibili insuccessi conseguenti agli eventuali vizi dei precedenti atti, ma determina solo la necessità della riunione dei distinti procedimenti, in tal modo instaurati innanzi al medesimo ufficio giudiziario, ai sensi dell'art. 273 cod. proc. civ.. (Rigetta, App. Milano, 7 gennaio 2003).