Cass. civ. n. 12252 del 25 maggio 2007
Testo massima n. 1
È ammissibile nel giudizio di cassazione la riunione di procedimenti relativi a cause connesse pendenti davanti allo stesso giudice, atteso che il principio posto dall'art 273 cod. proc. civ. ha carattere generale e può valere anche in sede di legittimità, giacchè risponde alle stesse esigenze di ordine processuale - evitare il pericolo di contraddittorietà e, in ogni modo, di duplicità di giudicati - in base alle quali , salvi i limiti del giudicato già formatosi, la litispendenza può essere dichiarata in ogni stato e grado del processo. (Rigetta, Trib. Roma, 27 marzo 2003).
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