Cass. civ. n. 12989 del 27 maggio 2010

Testo massima n. 1


Quando due cause tra loro connesse pendono davanti allo stesso giudice, non sussiste un problema di spostamento della competenza, quanto, invece, la possibilità di provvedere alla loro riunione ai sensi degli artt. 273 e 274 cod. proc. civ.; il provvedimento di riunione, così come la mancata assunzione del medesimo, ha carattere ordinatorio e, come tale, è insuscettibile di gravame in sede di legittimità. (Rigetta, App. Napoli, 30/12/2005).

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE