Cass. civ. n. 3601 del 20 febbraio 2006

Testo massima n. 1


Il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso, essendo sufficiente, ai fini della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento nell'accertamento dei fatti si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti al giudizio, considerati nel loro complesso. In particolare, nel rito del lavoro, come in quello ordinario, se la contumacia del convenuto non equivale ad ammissione dell'esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda, e se a tal fine è ugualmente irrilevante la mancata comparizione personale della parte all'udienza fissata per l'interrogatorio libero, tuttavia tale condotta processuale costituisce elemento liberamente apprezzabile dallo stesso giudice ai fini della decisione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da vizi la sentenza di merito che aveva desunto il corrispettivo pattuito per una prestazione da vari elementi, tra i quali la mancata comparizione del legale rappresentante della società datore di lavoro per rendere l'interrogatorio libero). (Rigetta, App. Firenze, 3 ottobre 2003).

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