Art. 290 – Codice di procedura civile – Contumacia dell’attore

Nel dichiarare la contumacia dell'attore a norma dell'articolo 171 ultimo comma, il giudice istruttore, se il convenuto ne fa richiesta, ordina che sia proseguito il giudizio e dà le disposizioni previste nell'articolo 187, altrimenti dispone che la causa sia cancellata dal ruolo e il processo si estingue.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 7739/2007

La contumacia del convenuto, di per sé sola considerata, non assume alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore, ma può concorrere, insieme ad altri elementi, a formare il convincimento del giudice. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva motivatamente escluso che la contumacia della parte, sia da sola sia in concorso con le altre risultanze processuali, potesse condurre all'accoglimento della domanda).

Cass. civ. n. 24992/2006

Nel processo tributario regolato dal d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che richiama, attraverso l'art. 49, le disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del - c.p.c. - escluso l'art. 337 -, sulle impugnazioni in generale, e, attraverso l'art. 62, la disciplina del ricorso per cassazione, non opera il principio secondo cui la contumacia del convenuto - che nel processo civile è liberamente apprezzabile, ai sensi dell'art. 116 cod. proc. civ., e consente al giudice di desumere argomenti di prova dal contegno delle parti nel processo - importa ammissioni sulla domanda attorea; né essa, al pari del silenzio nel campo negoziale, equivale nella detta sede ad una manifestazione di volontà favorevole alle pretese dell'attore, il quale non è perciò dispensato dall'onere di provare i fatti costitutivi delle proprie pretese. (Cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. L'Aquila, 12 Aprile 2001).

Cass. civ. n. 24889/2006

Nel caso in cui una parte, ancorché, in ipotesi, regolarmente costituita, sia stata dichiarata per errore contumace, non si configura alcun vizio della sentenza, allorché l'erronea declaratoria non abbia comportato alcun pregiudizio allo svolgimento dell'attività difensiva. Va pertanto dichiarato inammissibile il motivo di ricorso che si limiti alla deduzione della erroneità della dichiarazione di contumacia, senza indicare quale limitazione la stessa abbia comportato nell'esercizio del diritto di difesa, né quale incidenza abbia potuto avere sull'esito della controversia, così da consentire alla Corte un effettivo controllo di causalità dell'errore lamentato e da sottrarre la doglianza all'astrattezza di una sua prospettazione meramente teorica. (Cassa e decide nel merito, App. Genova, 3 Giugno 2002).

Cass. civ. n. 18513/2006

La mancata indicazione della parte contumace nell'epigrafe della sentenza, e la mancata dichiarazione di contumacia della stessa, non incidono sulla regolarità del contraddittorio ove risulti che la parte sia stata regolarmente citata in giudizio, configurandosi come fattispecie di mero errore materiale, emendabile con la apposita procedura. (Rigetta, Trib. Benevento, 8 Aprile 2002).

Cass. civ. n. 15777/2006

La mancata costituzione di una parte in primo grado o in appello non equivale ad ammissione della esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda e non esclude il potere-dovere del giudice di accertare se da parte dell'attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa.

Cass. civ. n. 3601/2006

Il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso, essendo sufficiente, ai fini della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento nell'accertamento dei fatti si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti al giudizio, considerati nel loro complesso. In particolare, nel rito del lavoro, come in quello ordinario, se la contumacia del convenuto non equivale ad ammissione dell'esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda, e se a tal fine è ugualmente irrilevante la mancata comparizione personale della parte all'udienza fissata per l'interrogatorio libero, tuttavia tale condotta processuale costituisce elemento liberamente apprezzabile dallo stesso giudice ai fini della decisione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da vizi la sentenza di merito che aveva desunto il corrispettivo pattuito per una prestazione da vari elementi, tra i quali la mancata comparizione del legale rappresentante della società datore di lavoro per rendere l'interrogatorio libero). (Rigetta, App. Firenze, 3 Ottobre 2003).

Cass. civ. n. 10948/2003

La contumacia del convenuto, di per sé sola considerata, non può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore, perché, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio.

Cass. civ. n. 10947/2003

La contumacia del convenuto è un fatto processuale che determina specifici effetti, espressamente previsti e determinati dalla legge, ma non introduce deroghe al principio dell'onere della prova, non consentendo pertanto di ritenere come incontroversi o pacifici i fatti dedotti ma non provati dall'attore.

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