Art. 290 – Codice di procedura civile – Contumacia dell’attore

Nel dichiarare la contumacia dell'attore a norma dell'articolo 171 ultimo comma, il giudice istruttore, se il convenuto ne fa richiesta, ordina che sia proseguito il giudizio e dà le disposizioni previste nell'articolo 187, altrimenti dispone che la causa sia cancellata dal ruolo e il processo si estingue.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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