Cass. civ. n. 25349 del 20 settembre 2021

Testo massima n. 1


L'art. 330 c.p.c. - secondo cui l'impugnazione deve essere notificata, in mancanza di diversa indicazione contenuta nell'atto di notificazione della sentenza, presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio - si applica anche alla revocazione per errore di fatto contro le sentenze della Corte di cassazione, rientrando questa tra i mezzi di impugnazione. (Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 24/10/2018).

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