Cass. civ. n. 701 del 09 gennaio 2024
Testo massima n. 1
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - ELEMENTI DEL RAPPORTO DI ASSICURAZIONE SOCIALE - CONTENUTO - PRESTAZIONI (ALL'ASSICURATO) - AUTOMATICITA' Principio di automaticità delle prestazioni di cui all'art. 2116, comma 1, c.c. - Contenuto - Accredito automatico dei contributi omessi e non prescritti - Esclusione - Garanzia delle prestazioni previdenziali - Sussistenza.
Il principio di automaticità delle prestazioni di cui all'art. 2116, comma 1, c.c., salvo il caso di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla l. n. 29 del 1979, e salva altresì la speciale ipotesi di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 80 del 1992, non comporta alcun accredito automatico dei contributi non prescritti il cui versamento sia stato omesso in tutto o in parte dal datore di lavoro, ma garantisce al lavoratore il diritto alle prestazioni previdenziali ai sensi dell'art. 2114 c.c. anche quando si sia verificato tale inadempimento.
Massime precedenti
Normativa correlata
Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 27 com. 2
Decreto Legge 30/06/1972 num. 267 art. 23 ter
Legge 11/08/1972 num. 485 CORTE COST.
Legge 07/02/1979 num. 29 art. 2 com. 1 CORTE COST. PENDENTE
Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 art. 3