Cass. civ. n. 701 del 09 gennaio 2024

Testo massima n. 1


PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - ELEMENTI DEL RAPPORTO DI ASSICURAZIONE SOCIALE - CONTENUTO - PRESTAZIONI (ALL'ASSICURATO) - AUTOMATICITA' Principio di automaticità delle prestazioni di cui all'art. 2116, comma 1, c.c. - Contenuto - Accredito automatico dei contributi omessi e non prescritti - Esclusione - Garanzia delle prestazioni previdenziali - Sussistenza.


Il principio di automaticità delle prestazioni di cui all'art. 2116, comma 1, c.c., salvo il caso di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla l. n. 29 del 1979, e salva altresì la speciale ipotesi di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 80 del 1992, non comporta alcun accredito automatico dei contributi non prescritti il cui versamento sia stato omesso in tutto o in parte dal datore di lavoro, ma garantisce al lavoratore il diritto alle prestazioni previdenziali ai sensi dell'art. 2114 c.c. anche quando si sia verificato tale inadempimento.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 10119 del 2012

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2116
Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 27 com. 2
Decreto Legge 30/06/1972 num. 267 art. 23 ter
Legge 11/08/1972 num. 485 CORTE COST.
Legge 07/02/1979 num. 29 art. 2 com. 1 CORTE COST. PENDENTE
Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 art. 3

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