Cass. civ. n. 25423 del 10 ottobre 2019
Testo massima n. 1
Nel giudizio di cassazione, mancando un'espressa previsione normativa che consenta al terzo di prendervi parte con facoltà di esplicare difese, è inammissibile l'intervento di soggetti che non abbiano partecipato alle pregresse fasi di merito, fatta eccezione per il successore a titolo particolare nel diritto controverso, al quale tale facoltà deve essere riconosciuta ove non vi sia stata precedente costituzione del dante causa. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/06/2017).