Corte costituzionale n. 49 del 23 febbraio 1994

Testo massima n. 1


Come la Corte ha già più volte affermato e nella specie va ribadito, l'arbitrato è costituzionalmente legittimo solo nell'ipotesi in cui la fonte dell'obbligatorietà sia conseguente alla concorde volontà delle parti di vincolarsi a derogare al fondamentale principio della statualità della giurisdizione. Conseguentemente va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 26, comma settimo, del D.L. 7 maggio 1980, n. 153, convertito in legge 7 luglio 1980, n. 299, nella parte in cui dispone che, in caso di mancato accordo tra il Comune ed il concessionario del servizio di pubbliche affissioni, relativamente alla revisione delle misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso convenute, nei contratti in corso, la revisione è demandata alla commissione arbitrale di cui al R.D.L. 25 gennaio 1931, n. 36, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 460.

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