Cass. Sez. VI-lav. ordinanza n. 21648 del 8 ottobre 2020

Testo massima n. 1


Nelle controversie di lavoro, ai fini della individuazione del giudice territorialmente competente ai sensi dell'art. 413 c.p.c., il criterio del luogo della azienda o della dipendenza cui è addetto il lavoratore ha carattere temporaneo, sicchè, in caso di cessazione o di trasferimento dell'azienda o della dipendenza, esso non opera più, salvo che la domanda venga proposta entro i successivi sei mesi. Ha invece carattere duraturo il concorrente criterio del luogo in cui il rapporto è sorto, con la conseguenza che, decorsi sei mesi dalla cessazione o dal trasferimento dell'azienda, la domanda va necessariamente proposta davanti a tale giudice, la cui competenza preclude il ricorso ai fori generali di cui all'art. 18 c.p.c., il cui utilizzo è previsto dall'art. 413, comma 4, c.p.c., soltanto in via sussidiaria. (Regola competenza).

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