Corte costituzionale n. 143 del 15 dicembre 1967

Testo massima n. 1


L'art. 622 c.p.c., negando alla moglie (a differenza da quanto è previsto, nella stessa situazione, nei confronti del marito) convivente del debitore, il diritto di proporre opposizione al pignoramento di mobili di proprietà di lei e siti nella casa coniugale, si rifà ad una situazione non più rispondente all'attuale posizione economica e sociale che la donna riveste nella famiglia e al di fuori di essa. Non sussistendo, pertanto, alcuna ragione che giustifichi la diversità di trattamento riservata alla moglie dall'art. 622, (e certo non giustificata dalle esigenze di protezione dell'unità familiare di cui all'art. 29 Cost.) la norma va dichiarata costituzionalmente illegittima per contrasto con l'art. 3 Cost.

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