Cass. civ. n. 7035 del 15 marzo 2024

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Patrocinio a spese dello Stato - Compenso del consulente tecnico della parte ammessa al beneficio - Liquidazione a carico dell’erario - Applicazione del d.P.R. n. 115 del 2002 - Sussistenza - Applicazione delle tariffe professionali - Esclusione - Fattispecie.


In tema di patrocinio a spese dello Stato, il compenso del consulente tecnico della parte ammessa al beneficio va liquidato facendo applicazione del d.P.R. n. 115 del 2002 e non sulla base delle tariffe professionali. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva liquidato il compenso del consulente di parte, per l'attività svolta in qualità genetista forense, sulla base della tariffa professionale dei biologi).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 17656 del 2018

Normativa correlata

DPR 30/05/2002 num. 115 art. 83 CORTE COST.

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