Cass. civ. n. 14041 del 21 maggio 2021

Testo massima n. 1


In tema di impugnazione del lodo per nullità, la prospettazione "a grappolo" di un insieme di pretesi vizi della pronuncia arbitrale non è ragione di inammissibilità del gravame per difetto di specificità dei motivi, quando, scandagliandone la formulazione, sia possibile scindere il contenuto cassatorio di ciascuna censura e - indipendentemente dalla rubricazione e, ancor più, dalla correttezza della indicazione numerica adottata - sia identificabile il parametro normativo di riferimento tra quelli enunciati dall'art. 829 c.p.c., operando una valutazione in tutto simile a quella che compie il giudice di legittimità nell'esaminare il ricorso per cassazione contenente, in un unico motivo, più profili di doglianza. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 28/06/2014).

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