Art. 829 – Codice di procedura civile – Casi di nullità

L'impugnazione per nullità è ammessa, nonostante qualunque preventiva rinuncia, nei casi seguenti:

1) se la convenzione d'arbitrato è invalida, ferma la disposizione dell'articolo 817, terzo comma;
2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi prescritti nei capi II e VI del presente titolo, purché la nullità sia stata dedotta nel giudizio arbitrale;
3) se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'articolo 812;
4) se il lodo ha pronunciato fuori dei limiti della convenzione d'arbitrato, ferma la disposizione dell'articolo 817;
5) se il lodo non contiene i requisiti indicati nei numeri 5), 6) e 7) dell'articolo 823;
6) se il lodo è stato pronunciato dopo la scadenza del termine stabilito, salvo il disposto dell'articolo 821;
7) se nel procedimento non sono state osservate le forme prescritte dalle parti sotto espressa sanzione di nullità e la nullità non è stata sanata;
8) se il lodo è contrario ad altro precedente lodo non più impugnabile o a precedente sentenza passata in giudicatotra le parti, purché tale lodo o tale sentenza sia stata prodotta nel procedimento;
9) se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio;
10) se il lodo conclude il procedimento senza decidere il merito della controversia e il merito della controversia doveva essere deciso dagli arbitri;
11) se il lodo contiene disposizioni contraddittorie;
12) se il lodo non ha pronunciato su alcuna delle domande ed eccezioni proposte dalle parti in conformità alla convenzione di arbitrato.

La parte che ha dato causa a un motivo di nullità, o vi ha rinunciato, o che non ha eccepito nella prima istanza o difesa successiva la violazione di una regola che disciplina lo svolgimento del procedimento arbitrale, non può per questo motivo impugnare il lodo.

L'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge. E' ammessa in ogni caso l'impugnazione delle decisioni per contrarietà all'ordine pubblico.

L'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è sempre ammessa:

1) nelle controversie previste dall'articolo 409;
2) se la violazione delle regole di diritto concerne la soluzione di questione pregiudiziale su materia che non può essere oggetto di convenzione di arbitrato.

Nelle controversie previste dall'articolo 409, il lodo è soggetto ad impugnazione anche per violazione dei contratti e accordi collettivi.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. civ. n. 11482/2025

In tema di impugnazione di lodo arbitrale, la nullità dovuta alla scadenza del termine di deposito della decisione, con conseguente decadenza degli arbitri, può essere eccepita ex art. 821 c.p.c. fino a prima della deliberazione del lodo, purché nel frattempo non siano intervenute le proroghe di cui al comma 4 dell'art. 820 c.p.c., la cui operatività ipso iure è volta ad assicurare il pieno esercizio del diritto di difesa, così da determinare lo slittamento in avanti del termine per la pronuncia del lodo.

Cass. civ. n. 23974/2023

In tema di arbitrato, ai fini della verifica del raggiungimento dello scopo dell'atto che contiene l'invito all'avversario di procedere alla designazione dei propri arbitri, reso noto senza il rispetto delle forme previste per la notificazione degli atti nel processo civile, il giudice è chiamato ad accertare non solo che l'atto sia stato portato a conoscenza del destinatario, ma anche che tale conoscenza sia intervenuta in tempo utile a consentire a quest'ultimo l'esercizio del diritto di scelta del proprio arbitro.

Cass. civ. n. 11321/2023

In tema di crisi bancarie, dal momento che la disciplina delineata per la gestione della crisi delle c.d. quattro banche (l. n. 208 del 2015, d.l. n. 59 del 2016, d.p.c.m. n. 82 del 2017, d.m. n. 83 del 2017) permette ai soli obbligazionisti subordinati - aventi speciali requisiti di patrimonio e di reddito - di ricorrere alla procedura diretta forfettaria al fine di ottenere l'indennizzo da parte del fondo di solidarietà, l'"alternatività" della tutela diretta rispetto a quella arbitrale non è configurabile quando l'investitore non abbia i requisiti previsti, risultando in tal caso carente della legittimazione ad esperire il rimedio del ristoro automatico asseritamente "alternativo".

Cass. civ. n. 9395/2023

In tema di arbitrato societario, ove le parti abbiano autorizzato gli arbitri a decidere secondo equità, l'impugnazione della decisione arbitrale per errore "in iudicando" non è consentita, salvo che abbia ad oggetto questioni non compromettibili o relative alla validità di delibere assembleari, a prescindere dal fatto che la clausola compromissoria sia stata inserita prima o dopo la novella del 2006, essendo irrilevante che "ratione temporis" l'art. 36 del d.lgs. n. 5 del 2003 faccia riferimento al testo dell'art. 829, comma 3, c.p.c., conseguente al d.lgs. n. 40 del 2006, ovvero all'art. 829, comma 3, c.p.c., nel testo previgente.

Cass. civ. n. 12321/2018

In tema di impugnazione del lodo arbitrale, il difetto di motivazione, quale vizio riconducibile all'art. 829 n. 5 c.p.c., in relazione all'art. 823 n. 3 stesso codice, è ravvisabile soltanto nell'ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l'individuazione della "ratio" della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un "iter" argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non-motivazione.

Cass. civ. n. 21215/2014

Qualora il lodo abbia pronunciato su una controversia in nessun modo riconducibile al compromesso o all'oggetto della clausola compromissoria viene meno la stessa investitura degli arbitri, sicché è configurabile il vizio di cui all'art. 829, primo comma, n. 1, cod. proc. civ. (nel testo applicabile "ratione temporis", anteriore alle modificazioni introdotte dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), secondo cui il lodo è nullo non solo nell'ipotesi di sua inesistenza o di specifici vizi genetici del negozio compromissorio, ma anche nel caso in cui si riveli insussistente la potestà decisoria arbitrale, e tale vizio è rilevabile anche d'ufficio dal giudice dell'impugnazione, a cui compete il potere di accertare la volontà delle parti di deferire ad arbitri la risoluzione di talune controversie attraverso l'interpretazione delle espressioni in cui si coagula il consenso negoziale.

Cass. civ. n. 21100/2014

La positiva verifica dei poteri degli arbitri postula l'identità tra le parti del giudizio e quelle che hanno stipulato il contratto e la clausola compromissoria, sicché l'accertamento della "legitimatio ad causam" di queste ultime coinvolge la stessa "potestas iudicandi" dei primi, il cui difetto, comportando un vizio insanabile del lodo ex art. 829 cod. proc. civ. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), è rilevabile d'ufficio nel giudizio d'impugnazione, anche in sede di legittimità, indipendentemente dalla sua deduzione nel procedimento arbitrale, quando derivi da nullità del compromesso o della clausola compromissoria.

Cass. civ. n. 131/2014

In materia di arbitrato rituale, la previsione di cui all'art. 829, comma 1, n. 8 cod. proc. civ., come modificato dall'art. 21 della legge 5 gennaio 1994, n. 25, ("ratione temporis" applicabile), si riferisce all'ipotesi in cui il lodo è contrario ad altro lodo non più impugnabile o ad una sentenza passata in giudicato emessi in altro procedimento arbitrale o giurisdizionale. Ne consegue che nel caso in cui il lodo definitivo sia contrario ad un lodo non definitivo, emesso nello stesso procedimento arbitrale, non ricorre la detta ipotesi, né quella di cui all'art. 829, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., di contraddittorietà di disposizioni, poiché ciò comporterebbe il venir meno dell'autonomia del lodo non definitivo, configurandosi, invece, una nullità per essere stata la pronuncia resa al di fuori dei limiti funzionali della convenzione di arbitrato.

Cass. civ. n. 23544/2013

L'inammissibilità dell'impugnazione del lodo arbitrale per inosservanza di regole di diritto, ai sensi dell'art 829, secondo comma, c.p.c., nel caso in cui le parti abbiano autorizzato gli arbitri a decidere secondo equità, sussiste anche qualora gli arbitri abbiano in concreto applicato norme di legge, ritenendole corrispondenti alla soluzione equitativa della controversia, non risultando, per questo, trasformato l'arbitrato di equità in arbitrato di diritto.

Cass. civ. n. 17097/2013

La valutazione dei fatti dedotti dalle parti nel giudizio arbitrale e delle prove acquisite nel corso del procedimento non può essere contestata per mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo; non è, invece, preclusa l'impugnazione del lodo per nullità con riguardo all'errore di diritto (nella specie, circa la qualificazione di un disciplinare come contratto c.d. quadro) concernente l'esistenza e gli effetti di un contratto per prestazioni professionali per le quali si nega il pagamento.

Cass. civ. n. 16755/2013

Gli arbitri autorizzati a pronunciare secondo equità sono svincolati, nella formazione del loro convincimento, dalla rigorosa osservanza delle regole del diritto oggettivo, avendo facoltà di utilizzare criteri, principi e valutazioni di prudenza e opportunità che appaiano i più adatti ed equi, secondo la loro coscienza, per la risoluzione del caso concreto, restando così preclusa, ai sensi dell'art. 829, comma secondo, ultima parte, c.p.c., l'impugnazione per nullità del lodo di equità per violazione delle norme di diritto sostanziale, o, in generale, per "errores in iudicando", che non si traducano nell'inosservanza di norme fondamentali e cogenti di ordine pubblico, dettate a tutela di interessi generali e perciò non derogabili dalla volontà delle parti, né suscettibili di formare oggetto di compromesso.

Cass. civ. n. 10729/2013

Il difetto di "potestas indicandi" del collegio arbitrale, comportando un vizio insanabile del lodo, può essere rilevato di ufficio nel giudizio di impugnazione, indipendentemente dalla sua precedente deduzione nella fase arbitrale, soltanto qualora derivi dalla nullità del compromesso o della clausola compromissoria.

Cass. civ. n. 10599/2013

In tema di arbitrato rituale, l'instaurazione del procedimento arbitrale dopo la scadenza del termine all'uopo fissato dalle parti integra un vizio di incompetenza degli arbitri, in quanto detta scadenza implica il venir meno del loro potere decisionale ed il risorgere della competenza del giudice ordinario, al fine per assicurare il rispetto della volontà, manifestata dalle parti attraverso la fissazione di un termine, di circoscrivere temporalmente la facoltà di sollecitare l'intervento arbitrale; invece, la scadenza del termine per il deposito del lodo a causa della totale inerzia delle parti non determina automaticamente la competenza del giudice ordinario, poiché, diversamente opinando, alla parte intenzionata a sottrarsi all'operatività della clausola compromissoria sarebbe sufficiente promuovere il giudizio arbitrale per rimanere, poi, del tutto inerte, onde precludere al collegio arbitrale la possibilità di decidere.

Cass. civ. n. 7282/2013

In materia di arbitrato, l'art. 829, n. 4, cod. proc. civ., che sanziona con la nullità il lodo arbitrale che "ha pronunciato fuori dei limiti del compromesso o non ha pronunciato su alcuno degli oggetti del compromesso", si interpreta nel senso che gli arbitri hanno l'obbligo di decidere su tutto il "thema decidendum" ad essi sottoposto e non oltre i limiti di esso; tale concetto, letteralmente espresso con riferimento al compromesso, vale, anche con riguardo al caso in cui la "potestas iudicandi" sia conferita agli arbitri in base a clausola compromissoria, e in tal caso il "thema decidendum" è quello specificato nei quesiti posti agli arbitri, non già quello genericamente indicato nella clausola, fermo restando che la cognizione degli arbitri si estende (salvo eventuali ben precisi limiti legali) a qualsiasi aspetto della vicenda, che risulti rilevante ai fini di stabilire se e in qual misura la pretesa fatta valere da una parte sia fondata.

Cass. civ. n. 6208/2013

In tema di lodo arbitrale, l'accertamento della "legitimatio ad causam" delle parti coinvolge la stessa "potestas judicandi" degli arbitri, il cui difetto, comportando un vizio insanabile del lodo a norma dell'art. 829 cod. proc. civ. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), è rilevabile di ufficio nel giudizio di impugnazione, anche in sede di legittimità, indipendentemente dalla sua precedente deduzione nell'ambito del procedimento arbitrale, qualora derivi dalla nullità del compromesso o della clausola compromissoria.

Cass. civ. n. 12453/1999

Nel giudizio arbitrale, alcuna ipotesi di nullità per violazione di norme processuali (nella specie, per asserita lesione del principio del contraddittorio) è configurabile nella ipotesi di mancata fissazione, da parte del collegio arbitrale, di un'udienza specificamente destinata alla formulazione delle conclusioni o dalla discussione, gravando, all'uopo, sulle parti – qualora, dopo il deposito delle rispettive note difensive, la causa venga informalmente discussa – l'onere di richiedere eventuale un termine per ulteriori note e repliche ed, eventualmente, la fissazione di un'udienza formale di discussione.

Cass. civ. n. 12314/1999

Le questioni relative alla titolarità (attiva o passiva) del diritto dedotto in un processo attengono al merito del giudizio, di modo che l'errata decisione arbitrale sul punto – ove determinata dal non corretto apprezzamento delle risultanze istruttorie – non integra il motivo di nullità di cui all'art. 829, secondo comma, c.p.c., il quale sussiste solo in presenza di una violazione e falsa applicazione di norme di diritto secondo la previsione dell'art. 360, n. 3, c.p.c.

Cass. civ. n. 5358/1999

La impugnazione del lodo per nullità non si configura come giudizio di gravame, bensì di nullità. Ne consegue che colui che impugna la sentenza arbitrale ha l'onere di identificare il principio di diritto che assume violato, e non soltanto il capo della pronuncia che intende contestare. (Nella fattispecie, alla stregua di tale principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile, in quanto generica, la censura con la quale si era lamentato il livello elevato delle spese liquidate dall'arbitro, censura proposta esclusivamente in base al rilievo della mancata indicazione, nel lodo, dei parametri cui era stato fatto riferimento nel determinare le singole voci relative agli onorari e ai diritti).

Cass. civ. n. 3725/1999

In caso di impugnazione per nullità del loro arbitrale, il giudice deve esaminare, anche d'ufficio, il contenuto della clausola compromissoria onde stabilire se essa preveda la non impugnabilità della decisione degli arbitri, precludendo, per l'effetto, ogni deduzione di inosservanza di regole di diritto come motivo di impugnazione (art. 829 secondo comma c.p.c.).

Cass. civ. n. 8785/1998

In tema di giudizio arbitrale, il vizio di motivazione denunciabile, ai sensi dell'art. 829, n. 5, c.p.c., in relazione al precedente art. 823, come motivo di nullità del lodo non ha lo stesso contenuto dell'analogo vizio della sentenza del giudice ordinario, ma è ravvisabile nelle sole ipotesi in cui la motivazione del lodo sia del tutto inesistente, sia a tal punto carente da non consentire di individuare la ratio della decisione adottata, ovvero si caratterizzi per la scelta di un iter argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, si da risolversi in una non-motivazione.

Cass. civ. n. 8739/1998

L'inosservanza del termine previsto nella clausola compromissoria per l'instaurazione del giudizio arbitrale rientra nel motivo di impugnazione di cui all'art. 829, n. 4, c.p.c. Pertanto, la sentenza che ha dichiarato la nullità della sentenza arbitrale per tale motivo, limitandosi a negare il potere decisorio degli arbitri (con implicita affermazione della competenza del giudice ordinario) e ritenendo correttamente preclusa la possibilità del giudizio rescissorio, ha natura di pronuncia sulla sola competenza, impugnabile in assenza di una norma derogatoria solo con il regolamento necessario di competenza.

Cass. civ. n. 8592/1998

In ipotesi di arbitrato rituale di equità, ove non venga dedotta in sede di impugnazione la totale mancanza di potestas iudicandi degli arbitri per eccesso di potere derivante dall'esorbitanza dei limiti segnati dalle parti al loro potere decisorio, il giudice dell'impugnazione non è tenuto a verificare l'applicazione in concreto dei criteri equitativi nella decisione della controversia, non essendo sindacabile il corretto esercizio dei suddetti poteri.

Cass. civ. n. 4738/1998

I vizi delle clausole compromissorie che diano luogo all'invalidità del titolo di investitura degli arbitri, rientrando nella previsione dell'art. 829, n. 1 c.p.c., si traducono in motivi di nullità della pronuncia arbitrale, da dedursi, come motivi di impugnazione della sentenza, dinanzi alla Corte di appello, e non anche, per la prima volta, in Cassazione (pena la inammissibilità del ricorso), applicandosi anche alle sentenze arbitrali il principio (art. 161, comma primo, del codice di rito) della conversione in motivi di gravame delle cause di nullità della sentenza. Tale, generale principio è applicabile, oltre che nei casi di nullità stricto sensu della clausola compromissoria, anche in quelli di vizi comunque influenti sulla operatività di detta clausola, potendosi legittimamente invocare l'inesistenza giuridica del titolo di investitura arbitrale nel solo caso in cui risulti devoluta ad arbitri una controversia non rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario (con conseguente rilevabilità d'ufficio del vizio de quo in ogni stato e grado del processo).

Cass. civ. n. 2720/1997

L'interpretazione degli arbitri in ordine al contenuto di una clausola contrattuale può essere contestata con l'impugnazione di nullità del lodo solo in relazione alla violazione di regole di diritto e non anche pertanto tramite la mera deduzione di erroneità ovvero la prospettazione di una interpretazione diversa, senza la specifica indicazione dei criteri ermeneutici non osservati dagli arbitri.

Cass. civ. n. 6205/1996

La costituzione del collegio arbitrale sottrae al giudice ordinario ogni potere di deliberare in ordine all'esistenza, alla validità ed alla portata dell'accordo derogatorio della sua competenza, restando tale accertamento affidato in via esclusiva agli arbitri, la cui pronuncia sarà suscettibile di impugnazione per nullità qualora dovesse essere eccepita la mancanza della loro potestas iudicandi per qualsiasi motivo che comporti carenza dell'investitura da parte dei privati contraenti.

Cass. civ. n. 9063/1994

L'azione di nullità del lodo arbitrale prevista dall'art. 829, n. 5, c.p.c. è ammessa solo per errori in procedendo mentre la rivalutazione dei fatti e delle prove è rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri che non può essere riesaminata dal giudice ordinario.

Cass. civ. n. 9148/1992

In tema di impugnazione del lodo arbitrale, il difetto di motivazione, come vizio riconducibile all'art. 829, n. 5 c.p.c. in relazione all'art. 823, n. 3 stesso codice, è ravvisabile soltanto nell'ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire di individuare la ratio della decisione adottata. Quando invece, attraverso i comuni canoni di interpretazione e le regole di logica giuridica, tale ratio sia comunque ravvisabile, l'esigenza di motivazione posta dal legislatore deve considerarsi soddisfatta.

Cass. civ. n. 3637/1989

L'irregolare composizione del collegio arbitrale per difetto in taluno dei componenti di una condizione pattiziamente prevista (nella specie, secondo il capitolato di appalto non potevano essere nominati arbitri coloro che in qualsiasi modo avessero espresso un giudizio o un parere sulle controversie) non è idonea a concretizzare il caso di impugnazione per nullità della sentenza arbitrale di cui all'art. 829, n. 3 c.p.c., il quale ricorre nelle sole ipotesi di incapacità ad assumere le funzioni di arbitro, previste in modo tassativo dall'art. 812 c.p.c.

Cass. civ. n. 830/1988

Con riguardo a lodo arbitrale in ordine ad appalto di opera pubblica, l'inosservanza da parte degli arbitri dei principi sull'onere dell'appaltatore di formulare tempestiva riserva per maggiori pretese o compensi, ivi incluso quello secondo cui tale onere sussiste anche per i fatti di tipo continuativo, a partire dal tempo del manifestarsi della loro obiettiva potenzialità dannosa, integra violazione di regole di diritto, e, pertanto, è denunciabile con l'impugnazione per nullità, ai sensi dell'art. 829 ultimo comma c.p.c.

Cass. civ. n. 2807/1987

Il vizio di «contraddittorietà» del lodo arbitrale è deducibile con impugnazione per nullità, ai sensi dell'art. 829, n. 4 e n. 5 c.p.c., solo quando si concreti in una inconciliabilità fra parti del dispositivo, o parti della motivazione, di gravità tale da rendere impossibile la ricostruzione della ratio decidendi, e, quindi, da tradursi in sostanziale mancanza della motivazione stessa.

Cass. civ. n. 234/1986

Qualora il lodo arbitrale contenga, sulla stessa domanda, due diverse pronunce in contrasto fra loro (nella specie, in quanto determinava la quota spettante ad un socio in sede di recesso dalla società, e poi riduceva la quota stessa a condizione che gli altri soci avessero successivamente dimostrato il pagamento di alcuni debiti sociali), l'impossibilità di identificare la decisione degli arbitri con l'una o l'altra di quelle pronunce implica necessariamente la nullità del lodo.

Cass. civ. n. 3326/1986

Con riguardo all'assegnazione di un terreno di riforma fondiaria, la clausola compromissoria, inserita nel contratto accessivo al rapporto amministrativo di concessione, nella parte in cui autorizzi gli arbitri a decidere secondo equità con lodo non impugnabile, deve ritenersi inoperante, e come tale inidonea a precludere l'impugnazione per nullità ai sensi dell'art. 829, ultimo comma, c.p.c. in considerazione degli interessi pubblici coinvolti dalla suddetta assegnazione e della conseguente insussistenza del potere dell'assegnatario e dell'ente assegnante di disporre la soluzione delle relative controversie secondo equità.

Cass. civ. n. 3835/1986

Nel caso in cui gli arbitri pronuncino lodo parziale o non definitivo, cioè limitato ad alcune soltanto delle questioni devolute alla loro cognizione (nella specie, condanna generica al risarcimento del danno, con rinvio al prosieguo della liquidazione), la pronuncia medesima deve ritenersi impugnabile per nullità solo unitamente al lodo definitivo, atteso che la possibilità di una sua impugnazione immediata è incompatibile con le caratteristiche del procedimento arbitrale, anche alla stregua dell'inapplicabilità in esso dell'istituto di riserva d'impugnazione differita, in considerazione dell'eventualità che gli arbitri, dopo una decisione giudiziale su detta impugnazione immediata, omettano di pronunciare il lodo definitivo.

Cass. civ. n. 4317/1982

Le ipotesi di nullità del compromesso o della clausola compromissoria, per vizio radicale di forma ovvero perché la controversia è sottratta per legge alla cognizione del giudice privato per essere la relativa materia devoluta non al giudice ordinario bensì a quello amministrativo ovvero ad altro giudice speciale, comportano il difetto della potestas iudicandi degli arbitri con la conseguenza che la correlativa nullità del lodo è insanabile e può essere dedotta per la prima volta con l'impugnazione ex art. 829, n. 1 c.p.c. nonché essere rilevata d'ufficio in tale giudizio ed in quello di cassazione, con il solo limite del giudicato.

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