Cass. pen. n. 16659 del 19 marzo 2002
Testo massima n. 1
In tema di esenzione dalla giurisdizione penale di agente diplomatico, poiché quest'ultima qualità si acquista, ai sensi della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, soltanto con la notificazione dello Stato accreditante allo Stato accreditato, l'immunità non spetta all'agente consolare del quale il Paese di origine si sia limitato a dichiarare, in note verbali dirette al Ministero degli affari esteri, la qualità di agente diplomatico, senza avere mai provveduto alla relativa notificazione formale.