Cass. pen. n. 647 del 15 gennaio 2008

Testo massima n. 1


Ai sensi del combinato disposto degli artt. 295 cod. proc. civ. e 3 cod. proc. pen. (nella rispettiva formulazione applicabile, "ratione temporis", a controversia instaurata nel 1984), per la sospensione necessaria del giudizio civile non è sufficiente la sola proposizione della denuncia per falsa testimonianza o la trasmissione della relativa "notitia criminis" da parte del giudice civile, occorrendo anche, in base al secondo comma del citato art. 3 cod. proc. pen., che la conseguente azione penale sia effettivamente iniziata e che la cognizione del reato influisca sulla decisione della controversia civile. (Rigetta, Trib. Avellino, 4 luglio 2003).

Può riguarda anche te

  • Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
  • Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
  • Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
  • Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi