Cass. civ. n. 5000 del 15 novembre 1977

Testo massima n. 1


Il divieto di subaffitto, della cessione del contratto di affitto e, in generale, di ogni forma di subconcessione dei fondi rustici opera anche quando il fondo abbia natura pascolativa; tuttavia tale divieto, che ha lo scopo di eliminare l'intermediario speculatore tra il proprietario del fondo e l'effettivo coltivatore della terra, non comporta anche la nullità del contratto di compascolo, che si ha quando più affittuari si accordano, senza alcun intento speculativo, nel senso che ciascuno di essi abbia il diritto di introdurre per il pascolo il proprio bestiame nei fondi degli associati.

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