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Art. 1624 — Divieto di subaffitto. Cessione dell’affitto

Art. 1624 — Divieto di subaffitto. Cessione dell’affitto

L’affittuario non può subaffittare la cosa senza il consenso del locatore [ 1594 ].

La facoltà di cedere l’affitto comprende quella di subaffittare; la facoltà di subaffittare non comprende quella di cedere l’affitto.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 5000/1977

Il divieto di subaffitto, della cessione del contratto di affitto e, in generale, di ogni forma di subconcessione dei fondi rustici opera anche quando il fondo abbia natura pascolativa; tuttavia tale divieto, che ha lo scopo di eliminare l’intermediario speculatore tra il proprietario del fondo e l’effettivo coltivatore della terra, non comporta anche la nullità del contratto di compascolo, che si ha quando più affittuari si accordano, senza alcun intento speculativo, nel senso che ciascuno di essi abbia il diritto di introdurre per il pascolo il proprio bestiame nei fondi degli associati.

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