Cass. pen. n. 23819 del 12 marzo 2004

Testo massima n. 1


La misura cautelare disposta nell'ambito di un procedimento i cui atti siano stati successivamente trasmessi dal P.M., in applicazione del primo comma dell'art. 54 c.p.p., all'Ufficio di Procura presso un diverso giudice, non perde efficacia qualora, entro venti giorni, non sia intervenuto nuovo provvedimento del giudice ritenuto competente, poiché l'inefficacia sancita dall'art. 27 c.p.p. presuppone che il trasferimento degli atti faccia seguito ad una formale dichiarazione di incompetenza del primo giudice.

Può riguarda anche te

  • Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
  • Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
  • Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
  • Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE