Cass. pen. n. 22392 del 15 gennaio 2008

Testo massima n. 1


Nel caso d'imputato deceduto nel periodo intercorrente tra la lettura del dispositivo in udienza e il deposito della sentenza, l'impugnazione successivamente proposta dal difensore e dagli eredi non va dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione, ma improponibile per insussistenza del rapporto d'impugnazione, con l'effetto d'essere inidonea a produrre l'effetto processuale necessario ad originare il relativo giudizio, se pur al fine di constatare l'invalidità del gravame. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza con cui il giudice d'appello aveva dichiarato l'inammissibilità dei gravami, disponendo l'esecuzione della sentenza impugnata). (Annulla in parte senza rinvio, App. Catania, 1 luglio 2005).

Può riguarda anche te

  • Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
  • Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
  • Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
  • Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE