Cass. pen. n. 10496 del 1 ottobre 1996
Testo massima n. 1
Similmente a quanto disposto per la parte civile (art. 76, comma secondo, cod. proc. pen.), per gli enti, e le associazioni rappresentative di interessi lesi dal reato (art. 91 stesso codice), una volta avvenuto nel procedimento il loro intervento, esso produce i suoi effetti in ogni stato e grado (art. 93 comma quarto). Trattasi del cosiddetto principio di "immanenza" della costituzione, secondo cui la parte ha diritto di stare nel processo senza alcuna necessità di rimuovere la costituzione in relazione alle singole fasi o ai singoli gradi di esso. (Nella specie è stata respinta la opposizione alla partecipazione alla discussione dell'Associazione Italia Nostra perché non presente in appello).
Può riguarda anche te
- Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
- Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
- Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
- Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi