Cass. pen. n. 2100 del 10 settembre 1996
Testo massima n. 1
Gli atti di polizia giudiziaria, in particolare le sommarie informazioni di cui all'art. 351 cod. proc. pen., che risultano documentati in forme diverse da quelle prescritte (con annotazione, anziché con verbalizzazione), possono essere utilizzati nella fase dell'indagine preliminare per essere posti a fondamento di provvedimenti cautelari o di altri atti che trovino la loro collocazione nell'ambito della medesima fase di indagine. Viceversa ogni possibilità di utilizzazione degli stessi in fase di dibattimento è strettamente collegata all'osservanza delle formalità di documentazione prescritta dall'art. 357, comma 2, cod. proc. pen.
Può riguarda anche te
- Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
- Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
- Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
- Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi