12 Mag Art. 209 — Regole per l’esame
Posted at 15:46h
in Codice procedura penale
Fonti > Codice di procedura penale > Libro Terzo – Prove > Titolo II – Mezzi di prova > Capo II – Esame delle parti
1. All’esame delle parti si applicano le disposizioni previste dagli articoli 194, 198 comma 2 e 499 e, se è esaminata una parte diversa dall’imputato, quelle previste dall’articolo 195.
2. Se la parte rifiuta di rispondere a una domanda, ne è fatta menzione nel verbale [ 136 ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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