Art. 209 – Codice di procedura penale – Regole per l’esame
1. All'esame delle parti si applicano le disposizioni previste dagli articoli 194, 198 comma 2 e 499 e, se è esaminata una parte diversa dall'imputato, quelle previste dall'articolo 195.
2. Se la parte rifiuta di rispondere a una domanda, ne è fatta menzione nel verbale [136].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 1227/2025
In tema di diritto ai permessi ex art. 33, comma 3, l. n. 104 del 1992, l'accertamento dell'abuso del diritto comporta la verifica dell'elisione del nesso causale fra l'assenza dal lavoro e l'assistenza del disabile, da valutarsi non solo in termini quantitativi, ma anche qualitativi, tenendo conto, quindi, di tutte le circostanze del caso concreto, sicché tale abuso può configurarsi solo quando l'assistenza è mancata del tutto, oppure è avvenuta per tempi così irrisori, o con modalità talmente insignificanti, da far ritenere vanificate la salvaguardia degli interessi dell'assistito e le finalità primarie dell'intervento assistenziale voluto dal legislatore, in vista delle quali viene sacrificato il diritto del datore di lavoro all'adempimento della prestazione lavorativa.
Cass. civ. n. 23850/2024
Il rappresentante sindacale, nell'esercizio delle proprie funzioni, si trova su un piano paritetico con il datore di lavoro, in quanto l'attività sindacale, tutelata dall'art. 39 Cost. e diretta alla tutela degli interessi collettivi dei lavoratori contrapposti a quelli del datore di lavoro, non può essere subordinata alla volontà di quest'ultimo; ciononostante, l'esercizio da parte del lavoratore sindacalista del diritto di critica, anche aspra, garantito dagli artt. 21 e 39 Cost., non si sottrae ai limiti della correttezza formale, imposti dall'esigenza di tutela della persona umana assicurata dall'art. 2 della Cost., sicché, qualora tali limiti siano superati con l'attribuzione all'impresa datoriale o a suoi dirigenti di qualità apertamente disonorevoli e di riferimenti denigratori non provati, il comportamento assume rilevanza disciplinare.
Cass. civ. n. 23411/2024
In tema di pensione di vecchiaia, il regime derogatorio dei requisiti per l'accesso alla pensione di cui all'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, conv. dalla l. n. 214 del 2011, esteso temporalmente, nella ricorrenza dei presupposti di legge, in virtù dell'art. 1, comma 265, lett. c), l. n. 208 del 2015, si applica ai lavoratori che, dopo la risoluzione del rapporto, non hanno svolto attività riconducibile al paradigma del lavoro dipendente a tempo indeterminato, con la conseguenza che l'assunzione in prova non esclude l'applicazione della deroga nel caso in cui il rapporto venga risolto prima del superamento della stessa.
Cass. civ. n. 18401/2024
In tema di rapporto di lavoro del personale ferroviario, ai fini della diversa quantificazione dell'indennità di utilizzazione di cui all'art. 31 del Contratto aziendale di Gruppo FS, la contrattazione collettiva qualifica come "condotta continuativa ed effettiva" esclusivamente l'attività nel corso della quale il lavoratore PDM (personale di macchina) è responsabile della guida del treno e come "lavoro" le attività accessorie e complementari da eseguire prima della partenza e dopo l'arrivo dei treni, mentre rientra nella nozione di "condotta continuativa" l'attività che ricomprende due periodi di guida del treno senza intervalli di pausa o con intervalli di pausa inferiori ai 15 minuti netti ovvero con fermate di servizio inferiori ai 30 minuti, sicché le eventuali operazioni accessorie o complementari restano in essa assorbite.
Cass. civ. n. 18152/2024
In tema di riscossione coattiva di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la deduzione dell'estinzione per prescrizione del credito oggetto dell'intimazione, nel periodo intercorso tra la data di accertamento delle violazioni amministrative e la notificazione del primo atto interruttivo, può essere proposta, senza limiti temporali, salvo il solo, ma imprescindibile, limite dell'interesse di agire, con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., trattandosi di contestazione che ha ad oggetto (non la regolarità degli atti della riscossione, ma) l'esistenza del credito (e, quindi, la stessa sussistenza del diritto di procedere alla riscossione del credito).
Cass. civ. n. 16166/2024
In tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, l'interruzione della prescrizione in favore dei creditori, con effetto permanente per tutta la durata della procedura, si determina solo a seguito dell'ammissione allo stato passivo della procedura del relativo credito, di talché non può essere riconosciuto effetto analogo alla mera presentazione da parte del creditore dell'istanza di ammissione al passivo, non assimilabile alla proposizione della domanda giudiziale. (Nella specie, la S.C. ha stabilito che la mera richiesta di ammissione al passivo aveva prodotto, di per sè, un mero effetto interruttivo istantaneo della prescrizione, in quanto la richiesta non era stata seguita nè dal deposito da parte dei Commissari dell'elenco dei creditori ammessi, nè - non avendo il creditore istante proposto opposizione - da un provvedimento ammissivo del tribunale, risultando poi irrilevante che all'amministrazione straordinaria avesse fatto seguito l'apertura del fallimento).
Cass. civ. n. 15677/2024
Il diritto al pagamento delle differenze retributive da svolgimento di mansioni superiori - nello specifico di autista soccorritore, anziché di autista di Croce Rossa Italiana (C.R.I.) - consegue solo all'effettuazione del cd. giudizio trifasico e alla verifica dell'espletamento, in concreto e con la necessaria prevalenza quantitativa, di mansioni superiori rispetto alla qualifica di inquadramento, che, nella specie (e con riguardo ai contratti collettivi C.R.I. relativi agli anni 1998-2001, 2002-2005 e 2006-2009) si concretizzano nell'inserimento del solo autista soccorritore (che integra una professionalità che opera in campo medico) - non anche del mero autista - nel processo produttivo tipico dell'attività sanitaria.
Cass. civ. n. 6287/2024
Il giudicato formatosi in relazione ad una domanda di pagamento di retribuzioni presuppone l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro ex art. 2094 c.c., ma non preclude la proposizione di una ulteriore domanda, relativa al medesimo rapporto, che abbia ad oggetto la richiesta di un corrispettivo ai sensi dell'art. 2222 c.c., in quanto si tratta di domande diverse ed incompatibili per la loro evidente alternatività.
Cass. civ. n. 5316/2024
Le prestazioni accessorie rese dalla società datrice di lavoro, ex art. 2345 c.c., a favore di altra società, in quanto socia della stessa, ed aventi contenuto omogeneo a quello delle prestazioni di lavoro rese dai dipendenti a favore della prima, non hanno rilevanza nei confronti dei lavoratori, in quanto essi sono terzi rispetto al rapporto societario, sicché tra la società datrice di lavoro e la s.p.a. è configurabile, rispetto ai lavoratori, un rapporto di appalto di servizi; ne consegue che il committente è obbligato solidalmente alla corresponsione dei trattamenti retributivi ai dipendenti dell'appaltatore, ex art. 29 del d.lgs. 276 del 2003, per cui deve escludersi che l'azione diretta proposta nei confronti della società committente possa essere dichiarata improcedibile ove venga aperta una procedura concorsuale nei confronti della società appaltatrice, non ricorrendo alcun rapporto di inscindibilità tra le azioni esperibili nei confronti delle due società. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia di merito che, pur avendo qualificato il rapporto tra le due società alla stregua di un appalto di servizi, aveva dichiarato improcedibile l'azione diretta intentata nei confronti della committente dai dipendenti della società posta in liquidazione coatta amministrativa).
Cass. civ. n. 2422/2024
In tema di misure di sicurezza detentive, quando l'applicazione consegua alla dichiarazione di delinquenza abituale adottata ai sensi dell'art. 102 cod. pen., il limite di durata massima, previsto dall'art. 1, comma 1-quater, d.l. 31 marzo 2014, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, coincide con la pena massima edittale prevista per il delitto più grave tra quelli per i quali il soggetto ha riportato una delle condanne valutate ai fini della declaratoria di abitualità.
Cass. civ. n. 31101/2023
In tema di servitù di passaggio di antenna a favore di radioamatore, il diritto all'installazione dell'impianto sulla proprietà esclusiva altrui deriva direttamente dall'art. 21 Cost., di talché, nei casi in cui quest'ultimo non possa utilizzare spazi propri o comuni vi è l'obbligo, da parte dei proprietari di un immobile, di consentire la collocazione di antenne sulle porzioni in loro dominio esclusivo, senza diritto all'indennizzo e senza previa autorizzazione scritta, ma nei limiti del rispetto dei diritti proprietari, ai sensi dell'art. 91, comma 3, 92, comma 7, e 209, comma 2, d.lgs. n. 259 del 2003.
Cass. civ. n. 27163/2023
La sentenza di condanna pronunciata nei confronti di soggetto solo successivamente sottoposto a liquidazione coatta amministrativa e non ancora passata in giudicato è opponibile alla procedura concorsuale, nel senso che il creditore, sulla base della sentenza impugnata, deve essere ammesso al passivo con riserva, mentre il commissario, a norma dell'art. 96, comma 2, n. 3, l. fall., può proseguire nella fase di impugnazione il relativo giudizio, che non diventa pertanto improcedibile, posto che tale disposizione deve intendersi indirettamente richiamata dalla disciplina della liquidazione coatta amministrativa - nonostante l'assenza di rinvio diretto nell'art. 201 l. fall. - e, con essa, la regola della permanenza della cognizione in sede ordinaria sui crediti già oggetto di sentenza ancora impugnabile.
Cass. civ. n. 23269/2023
Il trattamento economico aggiuntivo attribuito ai lavoratori dipendenti con il riconoscimento di determinati "benefit" (quali l'attribuzione di buoni libro e buoni giocattolo, nonché l'organizzazione di settimane verdi) erogati, a richiesta, per il tramite di associazione di mutuo soccorso - espressione di r.s.u. aziendale -, aventi la funzione, liberamente concordata con le parti sociali, di assicurare il benessere familiare dei lavoratori medesimi, non ha natura retributiva, atteso che i benefici in questione sono scollegati dallo svolgimento della prestazione lavorativa e, dunque, risultano privi del carattere di corrispettività, pur latamente inteso, che caratterizza la nozione di retribuzione.
Cass. civ. n. 20239/2023
La nullità della clausola che contiene il patto di prova determina la automatica conversione dell'assunzione in definitiva sin dall'inizio ed il venir meno del regime di libera recedibilità sancito dall'art. 1 della l. n. 604 del 1966, con la conseguenza che il recesso "ad nutum", intimato in assenza di valido patto di prova, equivale ad un ordinario licenziamento - soggetto alla verifica giudiziale della sussistenza o meno della giusta causa o del giustificato motivo -, il quale, nel regime introdotto dal d.lgs. n. 23 del 2015, è assoggettato alla regola generale della tutela indennitaria di cui all'art. 3, comma 1, del predetto d.lgs., non essendo riconducibile ad alcuna delle specifiche ipotesi, di cui al successivo comma 2 del menzionato art. 3, nelle quali è prevista la reintegrazione.
Cass. civ. n. 9744/2023
La liquidazione in via equitativa del danno postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato e non può essere assolto dimostrando semplicemente che l'illecito ha soppresso una cosa determinata, se non si provi, altresì, che essa fosse suscettibile di sfruttamento economico, e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la liquidazione in via equitativa del danno patito dal conduttore di un locale cantinato, ove erano allocati articoli da regalo deteriorati in conseguenza di un allagamento ascrivibile al condominio, in assenza di prova di tale pregiudizio).
Cass. civ. n. 4360/2023
In tema di pubblico impiego privatizzato, in caso di stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa che, in seguito ad accertamento giudiziario, risulti avere la sostanza di contratto di lavoro subordinato, il lavoratore non può conseguire la conversione del rapporto in uno di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la P.A., ma ha diritto ad una tutela risarcitoria, nei limiti di cui all'art. 2126 c.c., nonché alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale ed alla corresponsione del trattamento di fine rapporto per il periodo pregresso.
Cass. pen. n. 22651/2010
Al giudice non è precluso valutare la condotta processuale dell'imputato, coniugandola con ogni altra circostanza sintomatica, con la conseguenza che egli, nella formazione del suo libero convincimento, ben può considerare, in concorso di altre circostanze, la portata significativa del silenzio su circostanze potenzialmente idonee a scagionarlo. (Annulla in parte senza rinvio, App. Bologna, 20/03/2009).
Cass. pen. n. 9239/2010
Non è consentito al giudice desumere, dalla rinuncia dell'imputato a rendere l'interrogatorio, elementi o indizi di prova a suo carico, atteso che allo stesso è riconosciuto il diritto al silenzio e che l'onere della prova grava sull'accusa.
Cass. pen. n. 14914/2009
Anche in mancanza di una rinuncia del P.M. all'espletamento dell'esame dell'imputato, ritualmente ammesso e fissato, è legittima la revoca dell'ordinanza di ammissione, allorché l'imputato stesso non sia comparso all'udienza stabilita per l'incombente, adducendo un impedimento ritenuto non legittimo dal giudice. (Dichiara inammissibile, App. Napoli, 29 maggio 2006).
Cass. pen. n. 20591/2008
La confessione dell'imputato può essere posta a base del giudizio di colpevolezza anche quando costituisce l'unico elemento d'accusa purchè il giudice ne abbia favorevolmente apprezzato la veridicità, la genuinità e l'attendibilità, fornendo ragione dei motivi per i quali debba respingersi ogni sospetto di un intendimento autocalunnatorio o di intervenuta costrizione dell'interessato. (Dichiara inammissibile, App. Napoli, 11 Aprile 2005).
Cass. pen. n. 11423/2008
Nel giudizio di cui all'art. 314 cod. proc. pen., il giudice, ai fini dell'accertamento dell'eventuale colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione, può valutare il comportamento silenzioso o mendace, legittimamente tenuto nel procedimento penale dall'imputato, per escludere il suo diritto all'equo indennizzo. (Annulla con rinvio, App. Trieste, 13 luglio 2006).
Cass. pen. n. 13604/2008
In materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condotta dell'imputato che, avendone la possibilità, ometta di giustificare un comportamento a sé obiettivamente sfavorevole, è idonea ad integrare la colpa grave ostativa al diritto alla riparazione suddetta. (Fattispecie in cui l'interessato, risultato in assiduo contatto telefonico con soggetti dediti al traffico di sostanze stupefacenti, non aveva fornito alcuna giustificazione in merito a tale fatto, di causale incidenza nell'adozione del provvedimento restrittivo). (Rigetta, App. Cagliari, 5 giugno 2007).
Cass. pen. n. 40317/2006
Anche in assenza di una rinuncia del P.M. all'espletamento dell'esame dell'imputato, ritualmente ammesso e fissato, è legittima la revoca dell'ordinanza di ammissione, allorché l'imputato stesso non sia comparso all'udienza stabilita per l'incombente, adducendo un impedimento ritenuto non legittimo dal giudice.
Cass. pen. n. 12182/2006
In virtù del principio "nemo tenetur se detegere", l'imputato può non rispondere su fatti leggibili "contra se" e negare la propria responsabilità anche contro l'evidenza; tuttavia, al giudice non è precluso valutare la condotta processuale del giudicando, coniugandola con ogni altra circostanza sintomatica, con la conseguenza che egli, nella formazione del libero convincimento, può ben considerare, in concorso di altre circostanze (nella specie la sorpresa in flagranza di reato dell'imputato ad opera della polizia), la portata significativa del silenzio mantenuto dall'imputato, su circostanze potenzialmente idonee a scagionarlo (nella specie la mancata giustificazione della propria presenza all'interno di una scuola elementare in cui era stato sorpreso insieme ad altri a smontare infissi). (Dichiara inammissibile, App. Palermo, 8 Aprile 2005).
Cass. pen. n. 47345/2005
Il mancato esame dell'imputato, anche se in precedenza ammesso dal giudice del dibattimento, non comportando alcuna limitazione alla facoltà di intervento, di assistenza e di rappresentanza dell'imputato medesimo, non integra alcuna violazione del diritto di difesa, tanto più che in ogni momento l'imputato ha la facoltà di rendere le sue spontanee dichiarazioni. (Rigetta, Giud.pace Acireale, 8 Aprile 2003).
Cass. pen. n. 13714/2005
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il silenzio, la reticenza o il mendacio, pur essendo mezzi che l'imputato o indagato ha il diritto di utilizzare per difendersi dall'accusa, possono essere valutati dal giudice come un comportamento doloso o gravemente colposo dell'indagato,il quale in tal modo ha concorso a dare causa all'ingiusta detenzione.
Cass. pen. n. 40811/2004
La mancata assunzione dell'esame dell'imputato, che ne ha fatto richiesta, determina una nullità assoluta ma non insanabile e, pertanto, non è più deducibile nel giudizio d'impugnazione se la parte interessata non la eccepisce subito dopo l'assunzione dei testi di accusa, nel momento in cui l'esame deve essere eseguito.
Cass. pen. n. 3458/1999
In tema di utilizzazione dibattimentale delle dichiarazioni sul fatto altrui, la disciplina transitoria dettata dall'art. 6 l. 7 agosto 1997 n. 267 comporta che il recupero del contraddittorio, ora da attuarsi, a seguito della sentenza della C. cost. n. 361 del 1998, secondo il modulo della "capitolazione" previsto dall'art. 468 c.p.p., presuppone sempre la richiesta della parte interessata, giacchè, in mancanza della stessa, le dichiarazioni di cui era stata già data lettura conservano la loro valenza probatoria. Ove la richiesta sia stata già formulata e sia stata disposta la citazione del dichiarante, nel caso in cui questi persista nel rifiuto di rispondere, le dichiarazioni precedentemente rese devono essere valutate non con il criterio più restrittivo delineato dall'art. 6 comma 5, l. n. 267 del 1997, ma con quello indicato dall'art. 500 comma 4 c.p.p., in attuazione del più generale principio accolto dall'art. 192 comma 3, del medesimo codice, al quale la stessa C. cost. ha fatto esplicito riferimento nella richiamata sentenza.
Cass. pen. n. 179/1998
La disciplina legislativa risultante a seguito della sentenza della C. cost. del 2 novembre 1998 n. 361, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell' art. 513 c.p.p. nel testo introdotto dalla l. 7 agosto 1997 n. 267, nella parte in cui non prevede che, qualora il dichiarante rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere su fatti concernenti la responsabilità di altri già oggetto delle sue precedenti dichiarazioni, in mancanza dell'accordo delle parti alla lettura, si applica l'art. 500 commi 2 bis e 4 c.p.p., si osserva anche nei giudizi in corso davanti alla Corte di cassazione. Peraltro, il recupero del contraddittorio attraverso il modulo della "capitolazione" di cui all'art. 468 c.p.p., secondo le prescrizioni dell'art. 500, commi 2 bis e 4, dello stesso codice, deve avvenire mediante lo strumento dell'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, e ciò solo nel caso di un'esplicita richiesta di parte, trovando altrimenti applicazione le regole di assunzione - ma non le regole di giudizio, in quanto irrimediabilmente colpite dalla pronuncia di illegittimità costituzionale - stabilite dall'art. 513 nel testo anteriore alla "novella" introdotta con la l. n. 267 del 1997 cit.
Cass. pen. n. 5387/1997
In virtù delle regole che disciplinano l'ammissione e l'assunzione delle prove nel vigente codice di rito, una prova, a carico o a discarico, viene, con la sua ammissione, posta a disposizione del contraddittorio, con la conseguenza che, pur in presenza della rinuncia di una parte, resta fermo il potere dell'altra parte di procedere alla sua assunzione; ove anche questa parte rinunci, sia pure tacitamente, ad esercitare il suo diritto alla prova - ad esempio, non rivolgendo domande al teste - non occorre una ordinanza con la quale il giudice, previa audizione delle parti, revochi il precedente provvedimento di ammissione della prova: ed invero, fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, in cui gli è consentito indicare alle parti temi nuovi o incompleti sui quali si rende necessario acquisire ulteriori elementi, il giudice non è tenuto ad interpellare le parti, quando esse con il loro comportamento concludente abbiano dato concreta attuazione al principio di disponibilità della prova.
Cass. pen. n. 2993/1997
L'idoneità a rendere testimonianza è concetto diverso, e di maggior ampiezza, rispetto a quello della capacità di intendere e volere, implicando non soltanto la necessità di determinarsi liberamente e coscientemente, ma anche quella di discernimento critico del contenuto delle domande al fine di adeguarvi coerenti risposte, di capacità di valutazione delle domande di natura suggestiva, di sufficiente capacità mnemonica in ordine ai fatti specifici oggetto della deposizione, di piena coscienza dell'impegno di riferire con verità e completezza i fatti a sua conoscenza. L'obbligo di accertamento della capacità di intendere e di volere non deriva da qualsivoglia comportamento contraddittorio, inattendibile o immemore de teste, ma sussiste soltanto in presenza di una situazione di abnorme mancanza nel testimone di ogni elemento sintomatico della sua assunzione di responsabilità comportamentale in relazione all'ufficio ricoperto.
Cass. pen. n. 2100/1996
Gli atti di polizia giudiziaria, in particolare le sommarie informazioni di cui all'art. 351 cod. proc. pen., che risultano documentati in forme diverse da quelle prescritte (con annotazione, anziché con verbalizzazione), possono essere utilizzati nella fase dell'indagine preliminare per essere posti a fondamento di provvedimenti cautelari o di altri atti che trovino la loro collocazione nell'ambito della medesima fase di indagine. Viceversa ogni possibilità di utilizzazione degli stessi in fase di dibattimento è strettamente collegata all'osservanza delle formalità di documentazione prescritta dall'art. 357, comma 2, cod. proc. pen.
Cass. pen. n. 11674/1995
La dichiarazione dell'imputato di reato collegato, pur se assunta irritualmente con forma della testimonianza e la pronuncia della formula di cui all'art. 497, comma 2, c.p.p., possono essere utilizzate dal giudice a fini probatori, sempre che non sia stata violata alcuna garanzia sostanziale, e segnatamente quella sancita dall'art. 198, comma 2, c.p.p.
Cass. pen. n. 794/1995
Il divieto di perizie sul carattere, sulla personalità e sulle qualità psichiche (indipendenti da cause patologiche) dell'imputato - posto dall'art. 220 comma 2 c.p.p. - non si estende anche alla persona offesa - teste, la cui deposizione - proprio perchè essa può essere assunta da sola come fonte di prova - deve essere sottoposta ad una rigorosa indagine positiva sulla credibilità accompagnata da un controllo sulla credibilità soggettiva e deve essere verificata anche ai sensi del comma 2 dell'art. 196 stesso codice (capacità di testimoniare): la verifica della "idoneità mentale" è rivolta ad accertare se la persona offesa sia stata nelle condizioni di rendersi conto dei comportamenti tenuti in pregiudizio della sua persona e del suo patrimonio e possa poi riferire in modo veritiero siffatti comportamenti. Ciò non significa che sia possibile demandare ad un perito la verifica dell'attendibilità del testimone, ma non esclude che il giudice possa ritenere utile un apporto di specifiche competenze tecnico-scientifiche: al giudicante spetta pur sempre l'ultima parola attraverso il vaglio critico delle nozioni acquisite alle quali non inserisce alcuna deterministica valenza ai fini decisionali.
Cass. pen. n. 12729/1994
E' manifestamente infondata, in riferimento agli art. 3, 24 comma 2 e 76 cost., la questione di legittimità dell'art. 210 c.p.p. nella parte in cui non prescrive che una persona che si assume essere concussa ma che potrebbe rivelarsi un corruttore venga esaminata quale coimputato di un reato connesso. Il sistema, infatti, in tal modo strutturato, oltre a rivelarsi in tutto ragionevole proprio alla stregua dei principi che governano le diverse tipologie di dichiarazioni aventi rilevanza processuale e che restano designate, sul piano della loro provenienza, dalle qualifiche formali di volta in volta attribuite, risulta pure assolutamente rispettoso del diritto di difesa dell'imputato, considerando i principi che danno regolamentazione alle modalità di verifica sia delle dichiarazioni testimoniali sia delle dichiarazioni rese da imputato in procedimento connesso o collegato. Peraltro, se un epilogo sfavorevole all'imputato sia la conseguenza di pregresse dichiarazioni falsamente rivolte contro di lui, non potrà non derivarne, in osservanza del principio di obbligatorietà dell'azione penale, il perseguimento per un diverso reato (calunnia, falsa testimonianza, etc.). Nè, d'altro canto, può essere utilmente chiamato in causa l'art. 2 n. 73 della l. 16 febbraio 1987 n. 81 (e, quindi, l'art. 76 cost.), perchè il parametro invocato concerne non l'utilizzazione della prova ma la sua assunzione.
Cass. pen. n. 5177/1994
Le norme che stabiliscono l'ordine di assunzione delle prove hanno natura ordinatoria e per la loro violazione non è prevista alcuna comminatoria di nullità od inutilizzabilità delle prove stesse. (Fattispecie relativa ad assunzione dell'esame dell'imputato prima da parte del p.m. e poi da parte del difensore).
Cass. pen. n. 3252/1994
La disciplina prevista dall'art. 468 c.p.p. (deposito, a pena di inammissibilità, della lista dei testimoni, periti e consulenti tecnici, con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame) non può estendersi alle persone imputate in procedimento connesso, sia per l'inequivoco tenore letterale della norma, sia perché l'esame di queste ultime è dal codice collocato non già nella parte relativa alla testimonianza (artt. 194 ss.), ma in quella relativa all'esame delle parti (artt. 208 ss.), avendo il legislatore preferito omologare tale fonte processuale alle parti private, cui è naturalmente assimilabile per la posizione di soggetto portatore di un concreto interesse processuale, piuttosto che al testimone, per definizione neutrale e disinteressato. La tassatività della previsione dell'art. 468 e la sua inestensibilità per analogia derivano, inoltre, ex art. 14 delle cosiddette preleggi, dalla sua natura di norma eccezionale in quanto costituente rilevante ostacolo all'esercizio del diritto alla prova, riconosciuto in via di principio generale dall'art. 190 c.p.p. e, ancor prima, dalla direttiva n. 69 delle legge delega per l'emanazione del nuovo c.p.p.