Cass. pen. n. 39259 del 13 ottobre 2010
Testo massima n. 1
Non è da ritenersi anonimo il documento, pur privo di sottoscrizione, di cui l'autorità inquirente sia in grado di identificare l'autore, sulla base di logiche e pertinenti considerazioni. (Nella specie, si trattava di lettere senza firma, inviate da un coimputato all'altro per concordare la tesi difensiva della legittima difesa). (Dichiara inammissibile, Ass.App. Palermo, 11/12/2009).